Art. 6. Prove di esame e votazione I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera postale; b) porto d'armi; c) patente automobilistica; d) passaporto; e) carta di identita'; f) tessera di riconoscimento rilasciata da enti pubblici ai propri dipendenti. Le prove di esame consisteranno in due prove ed in un colloquio, con il seguente programma: prima prova scritta: elementi di contabilita' di Stato e legislazione universitaria; seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: operazioni contabili dell'amministrazione di un dipartimento in regime di autonomia mediante l'utilizzo degli strumenti informatici SUFIN e SUPAT in dotazione presso l'Ateneo; prova orale: materie oggetto delle prove scritte, ordinamento universitario. Accertamento della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un brano dalla lingua inglese all'italiano. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 nelle prove scritte. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra' affisso all'albo della sede di esame. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove. Il diario delle prove scritte con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo, verra' notificato mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del 18 giugno 2002. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla mediante raccomandata a.r., salvo rinuncia da parte dei candidati stessi ai termini di preavviso.