IL DIRETTORE GENERALE
                          per il personale

    Visto  il  testo  unico  approvato  con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre
1971,   n. 1252,  concernente  il  regolamento  per  il  concorso  di
ammissione alla carriera diplomatica, come modificato dal decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 novembre 1981, n. 855, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1991, n. 51;
    Visto   l'articolo   7   della   legge  22 agosto  1985,  n. 444,
concernente  l'immediata  esecutivita'  dei  provvedimenti di nomina,
salva  la  sopravvenienza  di  inefficacia se il competente organo di
controllo ricusi il visto;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali   cui   e'   tenuto   il   funzionario  della  carriera
diplomatica,  in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno  possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia al
servizio   da   svolgere  presso  la  sede  centrale  che  presso  le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  ed,  in
particolare,  gli  articoli  3, comma 1, e 35, recante norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675,  sulla tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
    Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998, n. 377, concernente
il  regolamento  recante norme per la fissazione di un limite di eta'
di trentacinque anni per la partecipazione al concorso diplomatico;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   contenente   il   testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visti  la  legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo   2000,   n. 85,  concernenti  il  riordino  della  carriera
diplomatica;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002),
ed  in  particolare,  l'art. 19,  con  il  quale  sono fatte salve le
assunzioni per il personale appartenente alla carriera diplomatica;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 2002,
in  corso  di  registrazione  da  parte della Corte dei conti, con il
quale  il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avviare una
procedura  di reclutamento per quaranta funzionari nel grado iniziale
della carriera diplomatica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti
di  segretario  di  legazione  in  prova.  Quattro  candidati possono
conseguire  la specializzazione in materia commerciale, due candidati
la  specializzazione  per  il  Vicino  Oriente  e  due  candidati  la
specializzazione per il Medio ed Estremo Oriente.
    2.  Ai  sensi  dell'art. 99-bis  del decreto del Presidente della
Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18,  sei  dei quaranta posti messi a
concorso  (di  cui un posto per la specializzazione commerciale) sono
riservati  ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati
nell'area  funzionale C, in possesso di una delle lauree indicate dal
successivo  art. 2,  comma 1,  lettera d) e con almeno cinque anni di
effettivo   servizio  nella  predetta  area  o  nella  corrispondente
qualifica funzionale di provenienza.
    3.  Ai  sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
agli  ufficiali  che  terminano  senza  demerito  la  ferma  biennale
prevista  nel  primo  comma  dell'art. 37  della  succitata legge, e'
conferita  una  riserva  del  2%  dei  posti, purche' in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2.
    4.  I  posti  riservati  ai  sensi  dei  commi 2 e 3 del presente
articolo, se non utilizzati, saranno conferiti agli idonei.
    5.  Per  conseguire le specializzazioni sopraindicate i candidati
devono  superare  una  o  piu' prove integrative di cui al successivo
art 6.