IL DIRETTORE GENERALE per il personale Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1981, n. 855, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1991, n. 51; Visto l'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente l'immediata esecutivita' dei provvedimenti di nomina, salva la sopravvenienza di inefficacia se il competente organo di controllo ricusi il visto; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed, in particolare, gli articoli 3, comma 1, e 35, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998, n. 377, concernente il regolamento recante norme per la fissazione di un limite di eta' di trentacinque anni per la partecipazione al concorso diplomatico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ed in particolare, l'art. 19, con il quale sono fatte salve le assunzioni per il personale appartenente alla carriera diplomatica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 2002, in corso di registrazione da parte della Corte dei conti, con il quale il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avviare una procedura di reclutamento per quaranta funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di segretario di legazione in prova. Quattro candidati possono conseguire la specializzazione in materia commerciale, due candidati la specializzazione per il Vicino Oriente e due candidati la specializzazione per il Medio ed Estremo Oriente. 2. Ai sensi dell'art. 99-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sei dei quaranta posti messi a concorso (di cui un posto per la specializzazione commerciale) sono riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso di una delle lauree indicate dal successivo art. 2, comma 1, lettera d) e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. 3. Ai sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della succitata legge, e' conferita una riserva del 2% dei posti, purche' in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. 4. I posti riservati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, se non utilizzati, saranno conferiti agli idonei. 5. Per conseguire le specializzazioni sopraindicate i candidati devono superare una o piu' prove integrative di cui al successivo art 6.