Art. 10. Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame 1. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non possono tenere con se' ed utilizzare telefoni cellulari, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ad eccezione del dizionario bilingue per le prove nelle lingue straniere, ne' possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni. La commissione, con propria deliberazione motivata, puo' autorizzare la consultazione di testi o di altri dizionari.