Art. 10.

        Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame

    1. I  candidati  devono presentarsi alle prove di esame muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validita'.
    2. I  candidati  devono  essere  muniti di penna nera o blu e non
possono  tenere  con  se'  ed utilizzare telefoni cellulari, carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani
ed  altre  pubblicazioni  di  alcun tipo, ad eccezione del dizionario
bilingue  per  le  prove  nelle lingue straniere, ne' possono portare
borse  o  simili,  capaci di contenere pubblicazioni. La commissione,
con propria deliberazione motivata, puo' autorizzare la consultazione
di testi o di altri dizionari.