Art. 12.

                             Graduatoria

    La   graduatoria   di  merito  dei  candidati  e'  formata  dalla
commissione  esaminatrice  secondo  l'ordine  derivante dal punteggio
complessivo  conseguito  da  ciascun  candidato,  previa aggiunta dei
centesimi  eventualmente  attribuiti ai sensi degli articoli 6, 7 e 8
del presente bando.