Art. 4. Prove d'esame 1. Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale; essi tendono ad accertare la preparazione, la maturita' e l'attitudine del candidato. 2. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) storia moderna e contemporanea; b) economia politica e politica economica; c) diritto internazionale pubblico; d) lingua inglese (composizione con l'uso del solo dizionario bilingue); e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, russa, spagnola e tedesca (composizione con l'uso del solo dizionario bilingue). 3. La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: a) diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale; b) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere; c) nozioni istituzionali di diritto civile; d) geografia politica ed economica; e) storia delle dottrine politiche. 4. L'esame orale nelle lingue consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse. 5. La prova orale e' comprensiva di un colloquio teso ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare il particolare tipo di lavoro e di vita in ambienti stranieri, proprio della carriera diplomatica, nonche' la sua capacita' di valutare questioni attuali di carattere internazionale. 6. I programmi di esame sono pubblicati nella tabella annessa al presente decreto (allegato 1). 7. I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingua per le quali dispongono di quattro ore.