Art. 4.

                            Prove d'esame

    1.  Gli  esami  consistono  in cinque prove scritte ed una orale;
essi   tendono   ad   accertare   la  preparazione,  la  maturita'  e
l'attitudine del candidato.
    2. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
      a) storia moderna e contemporanea;
      b) economia politica e politica economica;
      c) diritto internazionale pubblico;
      d) lingua  inglese  (composizione con l'uso del solo dizionario
bilingue);
      e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese,  russa, spagnola e tedesca (composizione con l'uso del solo
dizionario bilingue).
    3. La  prova  orale verte sulle materie che hanno formato oggetto
delle prove scritte e sulle seguenti:
      a) diritto  internazionale privato e diritto interno in materia
internazionale;
      b) diritto     pubblico     italiano     (costituzionale     ed
amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;
      c) nozioni istituzionali di diritto civile;
      d) geografia politica ed economica;
      e) storia delle dottrine politiche.
    4. L'esame  orale  nelle  lingue  consiste  essenzialmente in una
conversazione nelle lingue stesse.
    5. La  prova  orale  e'  comprensiva  di  un  colloquio  teso  ad
accertare  l'attitudine  del  candidato  ad affrontare il particolare
tipo  di  lavoro  e  di  vita  in  ambienti  stranieri, proprio della
carriera  diplomatica, nonche' la sua capacita' di valutare questioni
attuali di carattere internazionale.
    6. I  programmi di esame sono pubblicati nella tabella annessa al
presente decreto (allegato 1).
    7. I  candidati  hanno  otto  ore  di tempo per svolgere le prove
scritte,  ad eccezione di quelle di lingua per le quali dispongono di
quattro ore.