Art. 5. Votazione 1. Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi. 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. 3. Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi. 4. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.