Art. 5.

                              Votazione

    1. Il  punteggio  per  ogni  prova  scritta e quello per la prova
orale sono espressi in centesimi.
    2. Sono  ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato
una   media   di   almeno  settanta  centesimi  nelle  prove  scritte
obbligatorie e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.
    3. Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno
sessanta centesimi.
    4. La  votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media
dei  voti  riportati  nelle  prove scritte e dal voto riportato nella
prova  orale;  a  tale  somma sono aggiunti i centesimi eventualmente
attribuiti ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.