Art. 6.

                          Specializzazioni

    1. I  candidati possono concorrere al conseguimento di una o piu'
specializzazioni di cui all'art. 1, comma 1.
    2. I  candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove  concorsuali di sostenere una prova integrativa scritta e orale
in tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero per il
conseguimento  della  specializzazione  in materia commerciale oppure
una  prova  integrativa  orale  in  lingua araba per il conseguimento
della  specializzazione  per  il  Vicino  Oriente  oppure  una  prova
integrativa  orale in lingua cinese o giapponese per il conseguimento
della specializzazione per il Medio ed Estremo Oriente.
    3. Il  punteggio conseguito nella prova integrativa scritta viene
preso in considerazione per determinare la media complessiva relativa
alle  prove  scritte  soltanto  se  esso  e' superiore alla media dei
punteggi conseguiti nelle prove scritte obbligatorie.
    4. Alla  prova  integrativa  orale  in tecnica degli scambi e dei
rapporti  finanziari con l'estero il candidato e' ammesso soltanto se
nella relativa prova scritta ha conseguito un punteggio non inferiore
a  sessanta  centesimi. Per tale prova integrativa orale il candidato
puo'  conseguire fino a 5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza
di almeno 2 centesimi.
    5.   Per   le   rimanenti   prove   integrative   orali  previste
rispettivamente  per  la specializzazione per il Vicino Oriente e per
la  specializzazione  per  il  Medio ed Estremo Oriente, il candidato
puo' conseguire, per ogni prova, fino a 2 centesimi purche' raggiunga
la sufficienza di 1,2 centesimi.
    6. Il  punteggio  attribuito  per  la  prova integrativa orale si
aggiunge  alla  votazione  complessiva  riportata  nella  prova orale
relativa  alle  materie  obbligatorie,  sempre  che  il candidato sia
risultato idoneo.
    7.  Qualora  il  candidato  abbia  superato  le prove integrative
relative  a  piu'  specializzazioni,  sempre che sia risultato idoneo
nelle   prove   obbligatorie,   ai   fini   dell'attribuzione   della
specializzazione  nonche'  del  punteggio  complessivo,  viene tenuto
conto  della  sola  votazione in relazione alla quale il candidato ha
conseguito il migliore utile collocamento in graduatoria.