Art. 8. T i t o l i 1. Le prove orali d'esame sono precedute dalla valutazione degli eventuali titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali. 2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i seguenti titoli: a) libera docenza od assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 4: fino a 3 centesimi; b) servizio prestato: quali funzionari nelle carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi; c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 2, che hanno conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui alla precedente lettera a): fino a 2 centesimi. 3. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.