Art. 8.

                             T i t o l i

    1. Le  prove orali d'esame sono precedute dalla valutazione degli
eventuali   titoli   dichiarati   dai   candidati  nella  domanda  di
partecipazione alle prove concorsuali.
    2. La  commissione  puo'  assegnare  complessivamente  fino  a  8
centesimi per i seguenti titoli:
      a) libera  docenza  od  assistentato  universitario ordinario o
straordinario  in  discipline che formano oggetto delle prove scritte
obbligatorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 4:
fino a 3 centesimi;
      b) servizio prestato: quali funzionari nelle carriere direttive
dello  Stato,  a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati
ordinari,  amministrativi  o  militari; quali procuratori od avvocati
dello Stato: fino a 3 centesimi;
      c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle
lauree  di  cui  all'art. 2,  che hanno conseguito un posto di ruolo,
equiparato  alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami,
sempre  che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui alla
precedente lettera a): fino a 2 centesimi.
    3.  Il  punteggio  per i titoli viene assegnato dalla commissione
dopo  le  prove  scritte  e  prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
    4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo  conseguito  dai candidati risultati idonei alle prove di
esame.