Art. 9. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale per il personale ed e' composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da tre docenti universitari. 2. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a segretario di legazione, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.