Art. 9.

                      Commissione esaminatrice

    1. La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
direttore generale per il personale ed e' composta da un ambasciatore
o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede,
da  un  magistrato  ordinario  o  amministrativo  con  qualifica  non
inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, da due funzionari
diplomatici  di  grado  non inferiore a consigliere d'ambasciata e da
tre docenti universitari.
    2. Alla  commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
particolari materie.
    3. Le  funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera   diplomatica   di  grado  non  inferiore  a  segretario  di
legazione, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio, al quale
puo'  essere  aggiunto  un vice segretario appartenente alla carriera
stessa.