Art. 8.

                  Nomina e assunzione dell'incarico

    1. Il candidato prescelto riceve apposita comunicazione dal CNR e
si  impegna  a  presentare,  entro  un  termine prefissato, eventuale
ulteriore  documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico
e la dichiarazione di accettazione.
    2. La nomina del direttore e' disposta con decreto del presidente
del  CNR  che  stipula,  nei  casi  previsti dall'art. 5, comma 3, il
contratto di lavoro a tempo determinato.
    3.  La  mancata  accettazione  o la mancata stipula del contratto
comportano la decadenza dall'incarico.