Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di Euro 130,00 per l'assicurazione infortuni e responsabilita' civile. I dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio dovranno inoltre versare la tassa regionale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, il cui importo e' di Euro 100,00. Tutti i dottorandi sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.