Art. 10.

               Contributi per l'accesso e la frequenza

    Tutti  i  dottorandi sono tenuti al versamento di Euro 130,00 per
l'assicurazione infortuni e responsabilita' civile.
    I  dottorandi  che  non  usufruiscono di borsa di studio dovranno
inoltre   versare   la  tassa  regionale  prevista  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, il cui importo
e' di Euro 100,00.
    Tutti  i dottorandi sono esonerati dai contributi per l'accesso e
la frequenza ai corsi.