Art. 3.
    Ai  sensi  dell'art. 4  dei  bandi  relativi  alle  procedure  di
valutazione comparativa citati nelle premesse, i componenti designati
dalla  facolta' sono tenuti ad effettuare la prima convocazione delle
commissioni giudicatrici nel corso della quale provvedono a stabilire
i  criteri di massima e le modalita' di valutazione dei candidati che
verranno  pubblicizzati  almeno sette giorni prima della prosecuzione
dei lavori della commissione.