Art. 4.
    Ai  sensi  del  comma 16,  dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto rettorale di nomina delle
commissioni   giudicatrici   decorrono   i   trenta  giorni  previsti
dall'art. 9  del  decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120 convertito, con
modificazioni dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, per la presentazione
al  rettore  dell'Universita'  per  stranieri  di Siena, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.