Art. 3.

                 Domanda e termine di presentazione

    1.  La  domanda  di  ammissione  ad  ogni  procedura  deve essere
presentata,  a  pena  di  esclusione,  entro il termine perentorio di
trenta   giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - della Repubblica italiana.
    2.  Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3.  La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al direttore Amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  di  Genova  -  Dipartimento  gestione
risorse  umane  e  organizzazione - servizio organico, reclutamento e
mobilita'  -  via  Balbi,  5.  La sottoscrizione della domanda non e'
soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in
carta  semplice,  preferibilmente  su apposito modello - allegato "B"
che fa parte integrante del presente avviso di selezione, disponibile
presso  la sede dell'Amministrazione centrale, via Balbi n. 5, ovvero
al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi.
    4.  E'  consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato  "B"  -  fac-simile  della domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
    5.  La  domanda  puo'  essere presentata direttamente al predetto
servizio che rilascera' apposita ricevuta.
    6.  La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    7.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
    8.  Tutte  le  comunicazioni  riguardanti  le procedure selettive
verranno  inoltrate  agli  interessati  a  mezzo  di raccomandata con
avviso di ricevimento.
    9.  Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
      a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      b) se   cittadino  italiano  di  essere  iscritto  nelle  liste
elettorali,  precisandone  il  Comune  ed  indicando  eventualmente i
motivi  della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti   civili   e  politici  nello  stato  di  appartenenza  o  di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
      c) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne  riportate,  indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
      d) il  possesso del titolo di studio indicato nell'allegato "A"
al  presente bando per ciascuna procedura selettiva ovvero del titolo
di  studio  conseguito  all'estero riconosciuto equipollente a quelli
previsti  in  base  ad  accordi internazionali, ovvero alla normativa
vigente;
      e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
      f) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
      g) di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso una
pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127  lettera  d)  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) se  cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    10.  La  mancanza  delle  dichiarazioni  di  cui  al  precedente,
comma 9,   lettere  b),  d),  e  g)  comportera'  l'esclusione  dalla
procedura.
    11.  Le  dichiarazioni  formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000.  n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
    12. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia
non  autenticata  di  un  documento di identita' e tutti i titoli che
ritiene  utili  ai  fini della valutazione da parte della Commissione
esaminatrice.
    13.  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  diprocedere ad
idonei  controlli sulla vericidita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive  dio  certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo  sopra  indicato  emerga  la  non vericidita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restanto le disposizioni di cui all'art. 765 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali in
materia.
    14.  L'Universita'  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato   ricevimento   di   comunicazioni,   qualora   esso  dipenda
dall'inesatta  indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa,  o  tardiva  comunicazione  del mutamento dell'indirizzo
indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli eventuali disguidi postali o
telegrafici  o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.