Art. 5.

                       Modalita' di selezione

    La  commissione  incaricata  per  la  predisposizione dell'elenco
degli   idonei  sara'  nominata  dal  direttore  generale,  ai  sensi
dell'art. 15-ter,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n. 502/1992 e
successive  modificazioni.  La  commissione,  dopo  aver accertato il
possesso  dei  requisiti  dei candidati e dopo avere stabilito in via
preliminare  i  criteri  di  massima  cui attenersi per la selezione,
procedera'  alla  formulazione  dei  pareri  ed  alla predisposizione
dell'elenco degli idonei sulla base:
      a)  della  valutazione  del curriculum professionale di ciascun
candidato  in  relazione  ai  singoli  elementi  documentali  di  cui
risultera' corredato;
      b)  di  un  colloquio  diretto alla valutazione delle capacita'
professionali   dei   candidati   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche  alle esperienze professionali documentate nonche'
all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
direzione  dei  candidati  stessi  con  riferimento  all'incarico  da
svolgere. La commissione stessa provvedera', con lettera raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  a convocare i candidati ammessi per lo
svolgimento del colloquio. Al termine delle operazioni di valutazione
la  commissione  formulera'  per  ciascun  candidato  un  giudizio di
idoneita' complessivo e motivato.