Art. 10.

               Obblighi, incompatibilita', sospensioni

    I  dottorandi  hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le
attivita'  previste,  di  presentare  le  relazioni  orali  o scritte
richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal collegio dei
docenti del dottorato.
    Per  i  periodi  di frequenza all'estero l'importo della borsa di
studio  di  cui  al precedente art. 8, secondo comma, e' incrementata
del 50%.
    Al  termine  di  ciascun  anno  di corso il collegio dei docenti,
sulla  base  di  una  particolareggiata relazione sull'attivita' e le
ricerche  svolte  da  ciascun  dottorando,  deliberera'  l'ammissione
all'anno successivo o proporra' al rettore l'esclusione dal corso.
    E'  vietata la contemporanea frequenza del dottorando ad un corso
di  diploma universitario, di laurea, di specializzazione. Qualora il
vincitore  sia  iscritto  ad  uno  dei  predetti  corsi,  e' tenuto a
sospendere l'iscrizione per tutta la durata del dottorato.
    Gli   iscritti   ai   corsi  di  dottorato  possono  chiedere  la
sospensione  dal  corso  per  maternita',  malattia  grave,  servizio
militare e civile. La sospensione superiore a trenta giorni, comporta
la  cessazione  dell'erogazione  della  borsa di studio per lo stesso
periodo.