Art. 2. Requisiti generali di ammissione 1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) titolo di studio previsto dal successivo art. 3; b) essere di lingua madre tedesca, con cio' intendendosi cittadini italiani o stranieri che per derivazione familiare e vissuto linguistico abbiano la capacita' di esprimersi con naturalezza nella lingua di appartenenza; c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente; d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino italiano); f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadino straniero); g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero). 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. 3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.