Art. 6.

Nomina  della  commissione  giudicatrice  Formazione  ed approvazione
                          della graduatoria

    1.   La   commissione  giudicatrice  e'  nominata  dal  direttore
amministrativo,   su   proposta  del  consiglio  della  facolta'  cui
afferisce il posto, ed e' formata da:
      due docenti inquadrati nel settore scientifico-disciplinare per
il quale e' indetta la selezione;
      un  docente  appartenente  al collegio scientifico-disciplinare
umanistico,  nonche'  da  un  segretario appartenente a categoria non
inferiore alla D, area amministrativo-gestionale.
    Almeno  due  docenti  componenti la commissione debbono essere in
servizio presso altro Ateneo.
    2.  La  graduatoria  definitiva  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28
del 4 febbraio 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.
    3.  Il  direttore  amministrativo,  con  proprio  decreto, previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
    4.  Il  decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'albo  dell'Ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie  speciale  -  della
Repubblica  italiana.  Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso
decorre  il  termine  per  l'eventuale  impugnazione.  La graduatoria
definitiva  rimane  efficace  per un termine di 24 mesi dalla data di
pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Il  suddetto
termine e' prorogato di un anno ai sensi dell'art. 19, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.