Art. 6. Nomina della commissione giudicatrice Formazione ed approvazione della graduatoria 1. La commissione giudicatrice e' nominata dal direttore amministrativo, su proposta del consiglio della facolta' cui afferisce il posto, ed e' formata da: due docenti inquadrati nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' indetta la selezione; un docente appartenente al collegio scientifico-disciplinare umanistico, nonche' da un segretario appartenente a categoria non inferiore alla D, area amministrativo-gestionale. Almeno due docenti componenti la commissione debbono essere in servizio presso altro Ateneo. 2. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, previo accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa nei limiti dei posti previsti dalla procedura. 4. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ateneo. Di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per l'eventuale impugnazione. La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il suddetto termine e' prorogato di un anno ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.