Art. 2.
    Ai  sensi  del  comma 16,  dell'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del presente decreto di nomina delle commissioni
giudicatrici  decorrono  i  trenta  giorni  previsti  dall'art. 9 del
decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al Direttore
amministrativo,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali istanze di
ricusazione  dei  commissari.  Decorso tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento   della   commissione  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione dei commissari.
      Roma, 27 maggio 2002
                                Il direttore amministrativo: Tato