Art. 2.
    In  conseguenza  di  quanto  indicato nel precedente art. 1 viene
disposta   la   riapertura  dei  termini  per  eventuali  istanze  di
ricusazione  di  uno o piu' componenti della commissione giudicatrice
da  parte  dei  candidati.  Il nuovo termine di trenta giorni decorre
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.