IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante "Istituzione del servizio civile nazionale"; Visto in particolare l'art. 5, comma 4 della legge n. 64 del 2001, che prevede, con riferimento al periodo transitorio, l'ammissione alla prestazione del servizio civile su base volontaria delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei anni e dei cittadini riformati per inabilita' al servizio militare che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; Visto l'art. 6, comma 1 della citata legge n. 64, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' stabilita, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi al servizio civile nel periodo transitorio; Vista la circolare del direttore dell'ufficio nazionale per il servizio civile in data 21 settembre 2001, recante "Disposizioni regolanti l'avvio del servizio civile volontario in Italia e all'estero ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e della legge 8 luglio 1998, n. 230"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2002 recante, tra l'altro, la determinazione, per l'anno 2002, del contingente di giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 64 del 2001 e ulteriori disposizioni relative al trattamento economico e al servizio civile all'estero; Rilevato che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro la data del 20 aprile 2002, secondo quanto previsto dalla circolare del 27 marzo 2002 del Direttore generale dell'ufficio nazionale per il servizio civile, sono stati approvati dall'ufficio 380 progetti, che consentono di avviare al servizio tremilaquattrocentododici volontari; Decreta: Art. 1. Generalita' E' indetto un bando per la selezione di tremilaquattrocentododici volontari da impiegare nei progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, di cui all'elenco contenuto nell'allegato 1, approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito: "l'Ufficio") ai sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64. L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate da ciascun ente all'atto della trasmissione della graduatoria dei volontari selezionati presso cui i progetti sono realizzati e coincide, di norma, con il primo giorno del mese. L'ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure e le modalita' indicate al successivo art. 5, la data di avvio al servizio. La durata del servizio e' di dodici mesi. Il periodo di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della misura dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di copertura previdenziale figurativa riservato agli obiettori di coscienza in servizio civile obbligatorio. Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di Euro 433,82 mensili al lordo della ritenuta fiscale del 18%.