Art. 5.

                         Procedure selettive

    La  selezione  dei  candidati  e'  effettuata  presso  l'ente che
realizza il progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti dalla
determinazione del direttore dell'ufficio del 30 maggio 2002.
    I  candidati  si  attengono  alle  indicazioni  fornite dall'ente
medesimo  in  ordine  ai  tempi,  ai  luoghi  ed alle modalita' delle
procedure selettive.
    L'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a
seguito di colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in
allegato  4,  attribuendo  il relativo punteggio. Non sono dichiarati
idonei  a prestare servizio civile volontario i candidati che abbiano
ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.
    L'ente,  terminate le procedure selettive, compila la graduatoria
in  modo da evidenziare i candidati utilmente selezionati nell'ambito
dei posti disponibili secondo l'articolazione territoriale di ciascun
progetto.  Tale graduatoria e' redatta in ordine decrescente rispetto
ai punteggi attribuiti in sede di selezione.
    La  graduatoria  deve pervenire all'ufficio, nel termine di venti
giorni  dalla  data  di  scadenza  della presentazione delle domande,
unitamente  alle  schede  di  valutazione e a tutta la documentazione
afferente al procedimento di selezione dei candidati. Inoltre, l'ente
trasmette    al    seguente    indirizzo    di   posta   elettronica:
richiestevolontari@  serviziocivile.it  i  dati  relativi  a  tutti i
volontari  che hanno partecipato alla selezione, secondo il tracciato
del  file  in  formato  excel scaricabile dal sito dell'ufficio nella
sezione modulistica.
    L'ufficio   verifica   la   sussistenza   in  capo  ai  volontari
selezionati  dei  requisiti di partecipazione stabiliti dalla legge e
dal  presente  bando  e provvede ad approvare le graduatorie, dandone
tempestiva comunicazione agli enti.
    Con  comunicazione  del  Direttore  dell'ufficio, che deve essere
sottoscritta  per  accettazione  dai  volontari,  vengono indicati ai
selezionati:  la  sede  di  assegnazione,  la  data  di inizio e fine
servizio,   le  condizioni  economiche,  previdenziali,  assicurative
previste  per  il  volontario,  gli  obblighi  di  servizio di cui al
successivo art. 6.
    L'ente    trasmette   all'ufficio   copia   della   comunicazione
sottoscritta  dal  volontario,  ai  fini  della  conservazione presso
l'ufficio stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.