Art. 5. Procedure selettive La selezione dei candidati e' effettuata presso l'ente che realizza il progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti dalla determinazione del direttore dell'ufficio del 30 maggio 2002. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi ed alle modalita' delle procedure selettive. L'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito di colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in allegato 4, attribuendo il relativo punteggio. Non sono dichiarati idonei a prestare servizio civile volontario i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60. L'ente, terminate le procedure selettive, compila la graduatoria in modo da evidenziare i candidati utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili secondo l'articolazione territoriale di ciascun progetto. Tale graduatoria e' redatta in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti in sede di selezione. La graduatoria deve pervenire all'ufficio, nel termine di venti giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, unitamente alle schede di valutazione e a tutta la documentazione afferente al procedimento di selezione dei candidati. Inoltre, l'ente trasmette al seguente indirizzo di posta elettronica: richiestevolontari@ serviziocivile.it i dati relativi a tutti i volontari che hanno partecipato alla selezione, secondo il tracciato del file in formato excel scaricabile dal sito dell'ufficio nella sezione modulistica. L'ufficio verifica la sussistenza in capo ai volontari selezionati dei requisiti di partecipazione stabiliti dalla legge e dal presente bando e provvede ad approvare le graduatorie, dandone tempestiva comunicazione agli enti. Con comunicazione del Direttore dell'ufficio, che deve essere sottoscritta per accettazione dai volontari, vengono indicati ai selezionati: la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche, previdenziali, assicurative previste per il volontario, gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 6. L'ente trasmette all'ufficio copia della comunicazione sottoscritta dal volontario, ai fini della conservazione presso l'ufficio stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.