Art. 11.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 10.
    La  votazione  complessiva e' determinata dalla somma della media
dei  voti riportati nelle prime due prove e dal voto conseguito nella
prova orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito,  formata  sulla  base  del  punteggio  riportato  nelle prove
d'esame,  tenuto,  altresi',  conto  delle  precedenze e preferenze a
parita' di merito.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata  con  decreto  del  direttore  amministrativo  e pubblicata
all'albo  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di Foggia. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    Dalla  data di pubblicazione ditale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
    La graduatoria rimane efficace per un termine di vetiquattro mesi
dalla  data  della sopra citata pubblicazione per eventuali coperture
di   posti   per   i  quali  il  concorso  e'  stato  bandito  e  che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.