Art. 1. I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 512/1994 e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno scelti tra coloro che, in possesso dei requisiti di legge, avranno presentato domanda in conformita' al presente avviso.