Art. 1.
    I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere della
Calabria,  ai  sensi  dell'art. 1  del  decreto-legge  n. 512/1994  e
dell'art. 3   del   decreto   legislativo  n. 502/1992  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  saranno  scelti  tra coloro che, in
possesso  dei  requisiti  di  legge,  avranno  presentato  domanda in
conformita' al presente avviso.