Art. 4.
    Il  rapporto  di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e'
regolato  da  contratto di diritto privato, di durata non inferiore a
tre  e  non  superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile,  stipulato  in
osservanza  delle  norme del titolo terzo del libro quinto del codice
civile.  I contenuti del contratto, che comporta un impegno esclusivo
a  tempo  pieno  a  favore  dell'Ente,  sono  determinati a norma del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, 502
e successive modificazioni ed integrazioni.