Art. 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. I contenuti del contratto, che comporta un impegno esclusivo a tempo pieno a favore dell'Ente, sono determinati a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, 502 e successive modificazioni ed integrazioni.