Art. 13.

                       Obblighi dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  attivita'  di  studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture  indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il
coordinatore  puo'  disporre  l'esclusione dal corso, con l'eventuale
decadenza  dalla  borsa  di  studio  dei  dottorandi  che  sospendano
l'attivita'  di  ricerca,  di studio o la frequenza delle lezioni e/o
dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.
    Il  collegio  dei  docenti  puo',  inoltre, escludere dal corso i
dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.
    I  dottorandi  possono sospendere il dottorato di ricerca, per un
periodo  non  superiore a un anno per maternita', servizio militare e
grave e documentata malattia.
    I  vincitori  dei  concorsi  di  dottorato hanno l'obbligo, entro
quindici  giorni dalla presentazione dei documenti di rito al settore
dottorati  dell'Ateneo  di concordare con il coordinatore l'attivita'
di  studio  e  di ricerca e l'inizio dell'attivita' pena l'esclusione
dal corso.