Art. 13. Obblighi dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il coordinatore puo' disporre l'esclusione dal corso, con l'eventuale decadenza dalla borsa di studio dei dottorandi che sospendano l'attivita' di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni. Il collegio dei docenti puo', inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un periodo non superiore a un anno per maternita', servizio militare e grave e documentata malattia. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti di rito al settore dottorati dell'Ateneo di concordare con il coordinatore l'attivita' di studio e di ricerca e l'inizio dell'attivita' pena l'esclusione dal corso.