Art. 3.

                      Cittadini extracomunitari

    I cittadini extracomunitari che abbiano superato positivamente le
prove  di esame, qualora non figurino tra gli assegnatari delle borse
di  studio,  sono  ammessi  al corso di dottorato in soprannumero. In
questo  caso sono tenuti al versamento dei contributi di iscrizione e
frequenza previsti per il dottorato di ricerca.
    I  cittadini  extracomunitari  che  non intendono concorrere alla
borsa  di studio possono richiedere di essere valutati sulla base dei
titoli  e di un colloquio. A tal fine i candidati, fermo restando per
essi l'obbligo di presentare regolare domanda di partecipazione entro
la  scadenza  prevista  dal  presente  bando, possono entro la stessa
data, fare istanza per essere valutati ai sensi del presente comma.