Art. 10.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
rettore  l'esclusione  ovvero il proseguimento del corso di Dottorato
di ricerca.