Art. 7.
    I   concorrenti  ammessi  dovranno  presentare  o  far  pervenire
all'amministrazione  universitaria,  entro  il  termine perentorio di
giorni  quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
      a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
      b) autocertificazione attestante:
        1) la cittadinanza;
        2)  il  possesso  del  diploma  di laurea (quadriennale) o la
laurea  specialistica  con  la  relativa  votazione  e  l'indicazione
dell'universita'  presso  la quale e' stata conseguita, ovvero, per i
casi   in  cui  l'autocertificazione  non  e'  consentita,  documento
originale  del  titolo  equipollente  conseguito presso l'universita'
straniera con traduzione legalizzata e dichiarazione di valore;
        3)  l'eventuale  iscrizione ad una Scuola di specializzazione
ovvero  di  perfezionamento  e, nell'affermativa, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
      c) I  dottorandi, che fruiranno della borsa di studio di cui al
presente   bando,  dovranno  dichiarare  di  non  aver  usufruito  in
precedenza  di  altre  borse  di studio, erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca;
      d) I cittadini degli Stati membri della C.E.E. devono possedere
i seguenti requisiti:
        1)  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
        2)  essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita'
della  cittadinanza  italiana,  di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
        3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
        4)  agli  atti  e  documenti redatti in lingua straniera deve
essere   allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata
conforme  al  testo straniero redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.