Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita' di studio e di ricerca,
secondo i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti.
    Le  borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento  di  una  specifica  attivita'  di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
    L'Universita'  garantisce,  nel  medesimo  periodo  del corso, la
copertura   assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'  civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato
di ricerca.
    E' consentita, a partire dal secondo anno e previa autorizzazione
del   collegio   dei   docenti,   una  limitata  attivita'  didattica
sussidiaria  e  integrativa,  che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita'  di  formazione  alla  ricerca prevista per i dottorandi.
Tale  attivita'  didattica  non  da' diritti in ordine all'accesso ai
ruoli dell'Universita'.
    Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  dottorato  di ricerca puo'
domandare  di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del  corso  di  dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni,  e  puo'  usufruire  della borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
    In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.
    Qualora,  dopo  il  conseguimento  del  dottorato  di ricerca, il
rapporto  di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta'
del  dipendente  nei  due  anni  successivi, e' dovuta la ripetizione
degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.