Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  giudicatrice  per l'accesso al corso e' nominata
dal  rettore  sentito il collegio dei docenti. Essa si compone di tre
membri  scelti  tra  i  professori  e  ricercatori  di  ruolo,  anche
stranieri,   afferenti   all'area   scientifico-disciplinare  cui  si
riferisce il corso. La commissione puo' essere, inoltre, integrata da
non  piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti
e  di  strutture  pubbliche  e  private di ricerca. La nomina di tali
esperti  e' obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole
e medie imprese.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal
Presidente  e  dal  segretario  della  commissione,  e'  affisso  nel
medesimo giorno all'albo della sede di esame.
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove.
    La graduatoria sara' resa pubblica nei seguenti modi:
      affissione all'albo della sede di esame;
      pubblicazione      sul     sito     Internet     all'indirizzo:
http://www.unitn. it/ricerca/graduatorie.htm
    Mediante  tali  avvisi  si intende assolto l'adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.