Art. 7. Commissione esaminatrice La commissione giudicatrice per l'accesso al corso e' nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti. Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti all'area scientifico-disciplinare cui si riferisce il corso. La commissione puo' essere, inoltre, integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. La graduatoria sara' resa pubblica nei seguenti modi: affissione all'albo della sede di esame; pubblicazione sul sito Internet all'indirizzo: http://www.unitn. it/ricerca/graduatorie.htm Mediante tali avvisi si intende assolto l'adempimento relativo alla pubblicita' degli atti.