Art. 12.
    Il  pagamento  delle  borse  sara'  corrisposto  in  due  rate di
Euro 2.000,00 ciascuna.
    L'erogazione  delle  due  rate  della  borsa  avra'  luogo con la
seguente modalita':
      prima  rata entro trenta giorni dall'assegnazione definitiva di
cui  all'art. 10,  previa verifica della regolare iscrizione al corso
di laurea;
      seconda  rata  entro  il  30 settembre  dell'anno  2004, previa
verifica  dell'avvenuto  superamento  entro il 10 agosto dello stesso
anno accademico di riferimento, di almeno 12 crediti con una media di
24/30 tra le verifiche finali acquisite.