Art. 12. Il pagamento delle borse sara' corrisposto in due rate di Euro 2.000,00 ciascuna. L'erogazione delle due rate della borsa avra' luogo con la seguente modalita': prima rata entro trenta giorni dall'assegnazione definitiva di cui all'art. 10, previa verifica della regolare iscrizione al corso di laurea; seconda rata entro il 30 settembre dell'anno 2004, previa verifica dell'avvenuto superamento entro il 10 agosto dello stesso anno accademico di riferimento, di almeno 12 crediti con una media di 24/30 tra le verifiche finali acquisite.