Art. 13.
    Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 9 aprile 2001 la conferma delle borse di
studio  fino ad un numero di anni pari alla durata legale del c/so di
studio piu' un semestre, e' subordinata al superamento, alla data del
10  agosto,  dei crediti per anno di corso previsti e riportati nella
tabella  allegata «A» ed al possesso dei requisiti richiesti relativi
alle condizioni economiche.
    La  mancata conferma della borsa per il secondo anno determina la
decadenza anche per gli anni successivi.
    La  conferma  della  borsa  negli anni successivi avverra' dietro
presentazione  di  domanda  entri il 5 novembre di ogni anno e previo
accertamento  dell'ufficio  competente  delle  condizioni  di  merito
richieste   dal  bando  e  delle  condizioni  economiche  determinate
dall'Universita' per l'accesso al concorso medesimo.