Art. 13. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 la conferma delle borse di studio fino ad un numero di anni pari alla durata legale del c/so di studio piu' un semestre, e' subordinata al superamento, alla data del 10 agosto, dei crediti per anno di corso previsti e riportati nella tabella allegata «A» ed al possesso dei requisiti richiesti relativi alle condizioni economiche. La mancata conferma della borsa per il secondo anno determina la decadenza anche per gli anni successivi. La conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro presentazione di domanda entri il 5 novembre di ogni anno e previo accertamento dell'ufficio competente delle condizioni di merito richieste dal bando e delle condizioni economiche determinate dall'Universita' per l'accesso al concorso medesimo.