Art. 3. Sono esclusi dai benefici delle borse di studio gli studenti che: siano percettori di una situazione economica equivalente (ISEE) superiore a quella prevista nell'art. 2 punto 2); usufruiscano della borsa di studio A.D.I.S.U. per il medesimo anno accademico; siano in possesso di altri titoli di studio o diploma universitario; abbiano riportato al diploma di maturita' una votazione inferiore a 70/100; abbiano conseguito il titolo di studio suddetto da oltre 2 anni; a tal fine non viene computato il periodo inerente al servizio militare o civile sostitutivo.