Art. 3.
    Sono esclusi dai benefici delle borse di studio gli studenti che:
      siano percettori di una situazione economica equivalente (ISEE)
superiore a quella prevista nell'art. 2 punto 2);
      usufruiscano  della  borsa di studio A.D.I.S.U. per il medesimo
anno accademico;
      siano   in  possesso  di  altri  titoli  di  studio  o  diploma
universitario;
      abbiano   riportato  al  diploma  di  maturita'  una  votazione
inferiore a 70/100;
      abbiano  conseguito  il  titolo  di  studio suddetto da oltre 2
anni;  a tal fine non viene computato il periodo inerente al servizio
militare o civile sostitutivo.