Art. 4. La borsa di studio puo' essere revocata nei seguenti casi: a) in mancanza dei requisiti di merito e reddito economico richiesti e previsti dal bando; b) quando il beneficiario rinuncia al proseguimento degli studi; c) quando il beneficiario chiede ed ottenga il trasferimento ad altra Universita'; d) quando il beneficiario chieda ed ottenga il passaggio ad altro c/so di laurea; e) quando il beneficiario non ha conseguito almeno 12 crediti (CFU) entro il 10 agosto 2004 con una media di 24/30 tra le verifiche finali acquisite.