Art. 8.
    Avverso le graduatorie provvisorie, che sono pubblicate agli albi
del  rettorato  e  delle facolta' per quindici giorni, ed a decorrere
dalla  data di affissione, gli interessati possono proporre eventuali
ricorsi  entro  e non oltre i successivi cinque giorni dalla scadenza
delle affissioni medesime.