Art. 9. Con decreto rettorale sara' nominata una apposita commissione composta dal direttore amministrativo o un suo delegato, da un rappresentante di ciascuna delle facolta' interessate designato dai presidi, dal funzionario responsabile del servizio e da un rappresentante degli studenti delegato dal senato degli studenti. La commissione avra' i seguenti compiti: verificare il lavoro svolto dal competente ufficio in ordine alla formulazione della graduatoria provvisoria; pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi eventualmente pervenuti; risolvere le situazioni di «ex equo» per merito e reddito secondo la normativa vigente.