Art. 9.
    Con  decreto  rettorale  sara'  nominata una apposita commissione
composta  dal  direttore  amministrativo  o  un  suo  delegato, da un
rappresentante  di  ciascuna delle facolta' interessate designato dai
presidi,   dal   funzionario   responsabile  del  servizio  e  da  un
rappresentante degli studenti delegato dal senato degli studenti.
    La commissione avra' i seguenti compiti:
      verificare  il  lavoro  svolto dal competente ufficio in ordine
alla formulazione della graduatoria provvisoria;
      pronunciarsi   in  via  definitiva  sui  ricorsi  eventualmente
pervenuti;
      risolvere  le  situazioni  di  «ex  equo»  per merito e reddito
secondo la normativa vigente.