Art. 4.

                  Ammissione ed iscrizione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce  degli  aventi  diritto,  subentreranno altrettanti candidati
secondo  l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu'  graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso  di dottorato. Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi
ai  corsi  di  dottorato  anche  in sovrannumero, a condizione che il
dottorato   cui  partecipano  riguardi  la  stessa  area  scientifico
disciplinare  della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
Possono  essere  altresi'  ammessi  in sovrannumero, su richiesta del
collegio  dei  docenti, purche' risultanti comunque nella graduatoria
di  merito, i titolari di borse assegnate da ministeri, enti pubblici
di  ricerca o altri soggetti espressamente ritenuti "qualificati" dal
senato   accademico.   I  concorrenti  risultati  vincitori  dovranno
presentare  o far pervenire all'ufficio post-laurea sezione dottorato
di  ricerca  dell'Universita'  degli studi di Siena c/o College Santa
Chiara, via Valdimontone n. 1 - Siena, entro il termine perentorio di
giorni  quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno  ricevuto il relativo invito, la sottoelencata documentazione
in     carta     libera:    autocertificazione    di    cittadinanza;
autocertificazione relativa al diploma di scuola secondaria superiore
posseduto  ovvero,  per  i cittadini non italiani, diploma (documento
originale)  che  ha  consentito  la  loro ammissione all'universita';
autocertificazione  relativa  alla laurea posseduta; dichiarazione di
eventuale  iscrizione  ad  una  scuola  di specializzazione ovvero di
perfezionamento  e, nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne
la  frequenza;  fotocopia  del  documento  di  identita'  debitamente
firmata.  Gli  atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono
essere   tradotti   e  legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.