Art. 5.

                    Borse di studio e contributi

    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di Euro 10.561,54
(L. 20.450.000),  assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S.
a  gestione  separata.  Le  borse di studio verranno assegnate previa
valutazione  comparativa  del  merito.  In caso di parita' di merito,
prevale  la  valutazione  della  situazione  economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile
1997  (Gazzetta  Ufficiale  n. 132  del  3 giugno  1997).  La  durata
dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore
al  bimestre.  Qualora  il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a
proseguire  il  dottorato di ricerca, l'amministrazione non chiedera'
la  restituzione  delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando
ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite
dal  collegio  dei  docenti.  L'importo  della  borsa  di  studio  e'
aumentato  per  l'eventuale  periodo  di  soggiorno  all'estero nella
misura  non  inferiore  del  50  per  cento.  L'ammontare  annuo  dei
contributi  per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza, salvo
diverse disposizioni da parte del consiglio di amministrazione, e' di
Euro 1.549,37  (L. 3.000.000)  (graduato  secondo fasce di condizione
economica  definite in analogia con tasse e contributi studenteschi).
Le  borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate allo
stesso  titolo, di pari o superiore importo. I dottorandi titolari di
borse  di  studio  conferite dall'Universita', su fondi ripartiti dai
decreti  del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio
1998,  n. 210,  sono  esonerati  preventivamente  dai  contributi per
l'accesso  e  la  frequenza dei corsi. Gli oneri per il finanziamento
delle  borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la
frequenza  ai  corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del
Ministro  di  cui  all'art. 4,  comma  3,  della legge 3 luglio 1998,
n. 210,   possono  essere  coperti  dall'universita'  anche  mediante
convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.