Art. 6.

                Frequenza ed obblighi dei dottorandi

    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture dell'Universita' di Siena destinate a tal
fine  secondo  le  modalita'  che  saranno  fissate  dal collegio dei
docenti.
    Al  termine del primo anno, ai dottorandi puo' essere attribuito,
ove  istituito  dal  collegio  dei  docenti,  il  titolo  di  "Master
Scientifico  Culturale"  (MSC). Il conseguimento del titolo di Master
non  implica  necessariamente  l'ammissione  agli anni successivi del
dottorato. Il collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per
conseguire il Master ed il punteggio minimo per l'ammissione all'anno
successivo.
    E'  prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, in caso di:
      a) giudizio   negativo  del  collegio  dei  docenti  alla  fine
dell'anno di frequenza;
      b) prestazioni   di   lavoro  a  tempo  indeterminato,  nonche'
assunzione   di   incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
      c) assenze ingiustificate e prolungate.