Art. 6. Frequenza ed obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture dell'Universita' di Siena destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Al termine del primo anno, ai dottorandi puo' essere attribuito, ove istituito dal collegio dei docenti, il titolo di "Master Scientifico Culturale" (MSC). Il conseguimento del titolo di Master non implica necessariamente l'ammissione agli anni successivi del dottorato. Il collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per conseguire il Master ed il punteggio minimo per l'ammissione all'anno successivo. E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di: a) giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza; b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti; c) assenze ingiustificate e prolungate.