Art. 10. Graduatoria 1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, in una graduatoria generale di merito distinta per specialita'. 2. Tale graduatoria generale di merito sara' formata, per ciascuna specialita', secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dagli ufficiali, ottenuti sommando per ciascuno: la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; il punteggio conseguito nella prova orale; il punteggio attribuito per i titoli di merito; l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera, calcolato come previsto nel precedente art. 9, comma 5. 3. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con decreto dirigenziale. 4. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto della ripartizione dei posti per specialita'. Pertanto, qualora taluni dei posti previsti per una o piu' delle specialita' restino non ricoperti per rinuncia o esclusione di vincitori la Direzione generale per il personale militare procedera' alla copertura dei posti resisi vacanti secondo l'ordine della graduatoria di merito della specialita' in cui tale carenza si sia verificata. 5. Qualora i posti messi a concorso per una o piu' delle suddette specialita' non dovessero, in tutto o in parte, essere ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in altre specialita', secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 6. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che gli ufficiali abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. 7. Saranno dichiarati vincitori gli ufficiali che, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna specialita', tenuto conto di quanto indicato nei precedenti commi 4, 5 e 6, si collocheranno utilmente in graduatoria. 8. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.