Art. 10.

                             Graduatoria

    1.   I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  delle  prove
concorsuali  saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice,
in una graduatoria generale di merito distinta per specialita'.
    2.  Tale  graduatoria  generale  di  merito  sara'  formata,  per
ciascuna  specialita', secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dagli
ufficiali, ottenuti sommando per ciascuno:
      la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
      il punteggio conseguito nella prova orale;
      il punteggio attribuito per i titoli di merito;
      l'eventuale  punteggio  riportato nella prova orale facoltativa
di  lingua  straniera, calcolato come previsto nel precedente art. 9,
comma 5.
    3.  La  graduatoria  dei  concorrenti  idonei sara' approvata con
decreto dirigenziale.
    4.  Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
della  ripartizione  dei  posti  per  specialita'.  Pertanto, qualora
taluni  dei  posti  previsti per una o piu' delle specialita' restino
non  ricoperti  per  rinuncia  o esclusione di vincitori la Direzione
generale  per  il  personale  militare  procedera' alla copertura dei
posti  resisi  vacanti  secondo  l'ordine della graduatoria di merito
della specialita' in cui tale carenza si sia verificata.
    5. Qualora i posti messi a concorso per una o piu' delle suddette
specialita'  non dovessero, in tutto o in parte, essere ricoperti per
insufficienza  di  concorrenti  idonei,  gli  stessi  potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre specialita', secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito.
    6. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5, nel
decreto  di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita'
di  merito,  dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza
del  termine di presentazione delle domande che gli ufficiali abbiano
dichiarato  nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima.
    7. Saranno dichiarati vincitori gli ufficiali che, nei limiti dei
posti  disponibili  per  ciascuna specialita', tenuto conto di quanto
indicato nei precedenti commi 4, 5 e 6, si collocheranno utilmente in
graduatoria.
    8.  Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel   Giornale   ufficiale  del  Ministero  della  difesa.  Di  detta
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.