Art. 13. Spese di viaggio - Licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove di cui al precedente art. 5 del presente decreto, nonche' quelle relative alla permanenza ed al vitto in tali sedi sono a carico dell'amministrazione che provvedera' a rilasciare agli ufficiali interessati apposito certificato di viaggio. Gli ufficiali sono tenuti, pertanto, a presentarsi per sostenere le suddette prove in uniforme di servizio. 2. Gli ufficiali potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, nei quali non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste ne' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora l'ufficiale non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.