Art. 13.

                     Spese di viaggio - Licenza

    1.  Le  spese per i viaggi da e per le sedi delle prove di cui al
precedente  art. 5 del presente decreto, nonche' quelle relative alla
permanenza    ed    al   vitto   in   tali   sedi   sono   a   carico
dell'amministrazione  che  provvedera'  a  rilasciare  agli ufficiali
interessati  apposito  certificato  di  viaggio.  Gli  ufficiali sono
tenuti,  pertanto,  a  presentarsi per sostenere le suddette prove in
uniforme di servizio.
    2.  Gli ufficiali potranno fruire della licenza straordinaria per
esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo
di  trenta  giorni,  computabile nel tetto massimo dei quarantacinque
giorni  a  tale  titolo  spettanti,  nei  quali  non  dovranno essere
computati  i  giorni  di  svolgimento delle prove previste ne' quelli
necessari  per  il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove  e  per  il  rientro  in  sede.  In  particolare detta licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura  prevista di norma per la preparazione alla prova
orale  oppure  frazionata  in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci  giorni, per le prove scritte. Qualora l'ufficiale non sostenga
le  prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza
straordinaria  sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno in
corso.