Art. 8.

                         Valutazione titoli

    1.  La  commissione esaminatrice di cui al precedente art. 6 dopo
le  prove  scritte di cui al precedente art. 7 e prima della relativa
correzione,  procedera'  alla  valutazione  dei  titoli di merito dei
concorrenti,   il  cui  esito  sara'  reso  noto  agli  stessi  prima
dell'effettuazione delle prove orali.
    2.  La  commissione  valutera' i seguenti titoli di merito, per i
quali  avra'  a  disposizione un punteggio massimo di 30 punti, cosi'
ripartiti:
        fino  a  28  punti per il complesso delle qualita' militari e
professionali del concorrente, desumibile dai documenti matricolari e
caratteristici acquisite negli anni di servizio;
      fino  a  2  punti  per l'eventuale partecipazione ad operazioni
fuori  area,  calcolando  punti  0,25  per  ogni  mese di servizio, o
frazione superiore ai quindici giorni, effettivamente prestato.
    I  criteri  di  attribuzione  dei  punteggi dei singoli titoli di
merito  saranno  stabiliti  dalla commissione prima di procedere alla
loro valutazione.
    3.  Formeranno  oggetto  di  valutazione  solo i titoli di merito
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domanda di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 3,
comma 1.
    4.  Completate  le fasi di valutazione dei titoli, di valutazione
degli  elaborati  e  di identificazione degli autori degli stessi, la
commissione  provvedera'  a  trasmettere  immediatamente  i  relativi
verbali  al  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per il
personale  militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 4a Sezione.