Art. 8. Valutazione titoli 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 6 dopo le prove scritte di cui al precedente art. 7 e prima della relativa correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito sara' reso noto agli stessi prima dell'effettuazione delle prove orali. 2. La commissione valutera' i seguenti titoli di merito, per i quali avra' a disposizione un punteggio massimo di 30 punti, cosi' ripartiti: fino a 28 punti per il complesso delle qualita' militari e professionali del concorrente, desumibile dai documenti matricolari e caratteristici acquisite negli anni di servizio; fino a 2 punti per l'eventuale partecipazione ad operazioni fuori area, calcolando punti 0,25 per ogni mese di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, effettivamente prestato. I criteri di attribuzione dei punteggi dei singoli titoli di merito saranno stabiliti dalla commissione prima di procedere alla loro valutazione. 3. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domanda di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 3, comma 1. 4. Completate le fasi di valutazione dei titoli, di valutazione degli elaborati e di identificazione degli autori degli stessi, la commissione provvedera' a trasmettere immediatamente i relativi verbali al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione.