Art. 9. Prove orali 1. Gli ufficiali risultati idonei alle prove scritte saranno invitati dalla Direzione generale per il personale militare a presentarsi per sostenere la prova orale. 2. Nella lettera o telegramma di convocazione gli ufficiali riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento delle prove di cui al precedente comma 1. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 3. Le modalita' di svolgimento e le materie su cui vertera' la prova orale sono riportate nel gia' citato allegato C al presente decreto. 4. La prova orale si intendera' superata se l'ufficiale avra' riportato il punteggio di almeno 21/30mi, utile ai fini della formazione della graduatoria per specialita' di cui al successivo art. 10. 5. Gli ufficiali idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la prova orale facoltativa di lingua straniera nella lingua prescelta, indicata allo scopo nella domanda medesima. Agli ufficiali che supereranno la prova orale facoltativa di lingua straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30 alla quale corrispondera' il seguente punteggio: da 0 a 20,999/30mi: punti 0; da 21,000/30mi a 23,999/30mi: punti 0,50; da 24,000/30mi a 26,999/30mi: punti 0,75; da 27,000/30mi a 30,000/30mi: punti 1,00. 6. La commissione dovra' far pervenire a mezzo corriere alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione, i verbali della prova orale entro il terzo giorno dalla data di completamento delle prove medesime.