Art. 9.

                             Prove orali

    1.  Gli  ufficiali  risultati  idonei  alle prove scritte saranno
invitati  dalla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  a
presentarsi per sostenere la prova orale.
    2.  Nella  lettera  o  telegramma  di  convocazione gli ufficiali
riceveranno  indicazione della sede e della data di svolgimento delle
prove  di  cui al precedente comma 1. Coloro che risulteranno assenti
al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
    3.  Le  modalita'  di svolgimento e le materie su cui vertera' la
prova  orale  sono  riportate  nel gia' citato allegato C al presente
decreto.
    4.  La  prova  orale  si intendera' superata se l'ufficiale avra'
riportato  il  punteggio  di  almeno  21/30mi,  utile  ai  fini della
formazione  della  graduatoria  per  specialita' di cui al successivo
art. 10.
    5.  Gli ufficiali idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto  nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova  orale  facoltativa di lingua straniera nella lingua prescelta,
indicata allo scopo nella domanda medesima.
    Agli  ufficiali  che  supereranno  la  prova orale facoltativa di
lingua  straniera  sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a
30 alla quale corrispondera' il seguente punteggio:
      da 0 a 20,999/30mi: punti 0;
      da 21,000/30mi a 23,999/30mi: punti 0,50;
      da 24,000/30mi a 26,999/30mi: punti 0,75;
      da 27,000/30mi a 30,000/30mi: punti 1,00.
    6.  La  commissione  dovra'  far  pervenire a mezzo corriere alla
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1a
Divisione  reclutamento ufficiali - 4a sezione, i verbali della prova
orale  entro  il terzo giorno dalla data di completamento delle prove
medesime.