Art. 11. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla commissione esaminatrice. 2. I candidati, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria potranno richiedere, entro i successivi tre mesi, la restituzione delle pubblicazioni e dei lavori a stampa eventualmente presentati, con spese di spedizione, tramite corriere, a loro carico. 3. La restituzione sara' effettuata salvo contenzioso in atto. Decorso tale termine, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia disporra' di detta documentazione secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilita' in merito alla sua conservazione.