Art. 11.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    1.  L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e'  escluso  fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.
    2.  I  candidati,  trascorsi  sei  mesi dalla pubblicazione della
graduatoria  potranno  richiedere,  entro  i  successivi tre mesi, la
restituzione  delle pubblicazioni e dei lavori a stampa eventualmente
presentati, con spese di spedizione, tramite corriere, a loro carico.
    3.  La  restituzione  sara' effettuata salvo contenzioso in atto.
Decorso   tale   termine,   l'Istituto   nazionale   di  geofisica  e
vulcanologia  disporra'  di  detta  documentazione secondo le proprie
esigenze,   senza   alcuna   responsabilita'   in   merito  alla  sua
conservazione.