Art. 6.

                          Titoli valutabili

    1.  Per  la  valutazione,  la  commissione  esaminatrice  dispone
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
      70 punti per i titoli
      30 punti per il colloquio di cui al successivo art. 7.
    Saranno  ammessi  al  colloquio  coloro  i  quali riporteranno il
punteggio di almeno 49/70 nella valutazione dei titoli.
    2.  I  titoli  valutabili e i punteggi a essi attribuibili sono i
seguenti:
      a) titoli  di  studio, titoli accademici, titoli professionali,
brevetti,   attivita'  didattica  e  altre  attivita'  pertinenti  al
concorso, fino a un massimo di punti 20;
      b) pubblicazioni   e/o  rapporti  tecnici  di  cui  all'art. 4,
comma 6, lettera b), fino a un massimo di punti 25;
      c) attivita'  nell'area  tecnico-scientifica  per  la  quale il
candidato ha chiesto di concorrere, fino a un massimo di punti 25.
    3.  I  titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, pena l'esclusione dalla valutazione.
    4.  I  titoli devono essere prodotti in carta semplice, e possono
essere  in  originale o in copia autenticata ovvero in copia conforme
all'originale   mediante   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' da rendere con le modalita' di cui all'art. 47 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 445/2000 e secondo lo schema di
cui all'all. 3).
    5.  Delle  pubblicazioni  e/o rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma 6,  punto  b), dovra' essere allegata una copia originale o una
fotocopia autenticata ovvero una fotocopia unita ad una dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  con  la  quale  il candidato
attesti  la conformita' della copia all'originale. Tale dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  puo' essere unica per tutte e
dieci le pubblicazioni e/o rapporti tecnici.
    6.  I  lavori  in corso di stampa saranno presi in considerazione
soltanto  se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore,
in  originale  o in copia autenticata o, in luogo di tale lettera, da
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' con la quale il
candidato  attesti  che i lavori medesimi sono stati accettati per la
pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra' indicare con esattezza il
titolo   del  lavoro,  il  nome  dei  relativi  autori,  la  data  di
accettazione  nonche'  la  rivista  scientifica nella quale il lavoro
stesso sara' pubblicato.
    7.  I  candidati  possono  altresi',  dimostrare  il possesso dei
titoli    (escluse   le   pubblicazioni)   mediante   le   forme   di
semplificazione  delle  certificazioni  amministrative consentite dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000 (dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere
secondo lo schema di cui all'allegato 3).
    8.  Le  modalita'  previste  nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli stati membri dell'Unione
europea.
    9.  I  cittadini  extracomunitari  regolarmente  soggiornanti  in
Italia  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai  casi  in  cui  si  tratti di comprovare il possesso di titoli tra
quelli  sopra  elencati  certificabili  o  attestabili  da  parte  di
soggetti  pubblici  italiani,  ovvero  nei  casi in cui la produzione
delle  dichiarazioni  stesse  avvenga  in applicazione di convenzioni
internazionali   tra   l'Italia   e   il  Paese  di  provenienza  del
dichiarante.
    10. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e debbono
altresi'  essere  legalizzati  dalle  competenti  autorita' consolari
italiane.
    11.  Ai  documenti,  ai  titoli e alle pubblicazioni e/o rapporti
tecnici,  se  redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese,
deve  essere  allegata  una  traduzione  in  lingua italiana che deve
essere  certificata  conforme  al  testo  straniero  dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.
    12.  Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
gia'  eventualmente  presentati all'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia o ad altre amministrazioni o a documenti o pubblicazioni
allegate  a  domande  di  partecipazione  ad altri concorsi, anche se
presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia stesso.
    13. L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facolta'
di  procedere  a  controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto delle
diverse dichiarazioni sostitutive presso gli organi competenti.
    14.  Per  valutare il curriculum, le pubblicazioni e/o i rapporti
tecnici la commissione si atterra' ai seguenti criteri:
      originalita'      e      innovativita'     della     produzione
tecnico-scientifica e rigore metodologico;
      congruenza    dell'attivita'    del    candidato   con   l'area
tecnico-scientifica scelta tra quelle di cui all'allegato 1);
      capacita'   di   coordinamento   di   attivita'   di   sviluppo
metodologico;
      continuita' temporale della produzione tecnico-scientifica.
    15. La valutazione dei titoli, previa determinazione dei criteri,
sara'   effettuata   prima   del   colloquio  e,  contestualmente  la
commissione  procedera'  alla  verifica del possesso del requisito di
cui all'art. 2, comma 1, punto b).