Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su domanda dell'avente titolo. L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni ammonta a Euro 10.561,54 - assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei docenti, nella misura del 50% della borsa stessa. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.