Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
    In  caso  di  rinuncia  dell'avente diritto prima dell'inizio del
corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di  rinuncia  o  di  esclusione del vincitore nel primo
trimestre  del  primo  anno  di  corso,  e' facolta' del collegio dei
docenti  valutare  l'opportunita'  di coprire il posto vacante con un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In  base  all'art. 20,  comma 3,  del  regolamento  di  Ateneo in
materia di dottorato di ricerca, il collegio dei docenti, valutate le
risorse  didattiche  e  di ricerca, puo' ammettere in soprannumero in
misura non eccedente il 40% del numero totale dei posti attivati:
      candidati,  idonei  nella  graduatoria  generale di merito, che
fruiscano  di  assegni  di  ricerca,  ai sensi dell'art. 51, comma 6,
della legge n.  449/1997;
      candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di
merito,  che  risultino  assegnatari  di  borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita;
      candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo
(senza oneri finanziati obbligatori per l'Universita' di Trento).