Art. 3. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, devono essere presentate al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto di costituzione della commissione. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.