Art. 3.
    Le  eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione giudicatrice da parte dei candidati, devono essere
presentate  al  rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  del  presente  decreto  di  costituzione della commissione.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.