Art. 2. Ai sensi dell'art. 6 del bando citato in premessa i componenti designati dalle facolta', devono effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto nel corso della quale provvedono a: a) prendere visione dell'elenco dei candidati e ad inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita' fino al IV grado incluso, tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile; b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; c) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati.